Nessuno può essere obbligato a farsi inoculare i cosiddetti vaccini anti Covid-19, lo attestano la Costituzione, le leggi e le sentenze

Obiezione di coscienza. Definizione.

 Essa può essere definita come il rifiuto, da parte dell’individuo, di compiere determinati atti prescritti dall’ordinamento giuridico ma contrari alle sue convinzioni ideologiche, politiche, religiose. Possiamo distinguere due tipi di obiezioni di coscienza, propria ed impropria, a seconda che essa non sia prevista da apposita norma o viceversa. Nel primo caso, la obiezione assume una rilevanza metagiuridica, per divenire parte di un processo di decisione interiore basata su convinzioni ideologiche, etiche e/o religiose; nel secondo caso, invece, la obiezione è stata già positivizzata e legiferata, per cui l’atto di scelta perde la sua anima esclusiva di atto interiore per divenire atto di adesione ad un precetto normativo, che funge da preciso ed esatto termine di riferimento esterno della sfera più intima.

 

La natura dell’obiezione di coscienza

La natura dell’obiezione di coscienza è stata scolpita dalla sentenza n. 467 del 16 dicembre 1991 della Corte costituzionale, che ne ha precisato la portata in relazione al rifiuto di adempiere al servizio militare. La Consulta ha dichiarato che, a livello costituzionale, “la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all’uomo come singolo, ai sensi dell’art. 2 Cost.. Quindi, secondo la Corte costituzionale, il fondamento della obiezione è scolpito proprio nella carta costituzionale ed assume, per ciò stesso, un rilievo superiore rispetto alla legislazione ordinaria, la quale, conseguentemente, deve sottostare ad i limiti ad essa sottesa.

Esposta questa premessa, di carattere strettamente normativo, da cui emerge con chiarezza che la protezione della coscienza si evince dal predetto art. 2, la Corte svolge alcuni pregnanti rilievi che danno pieno conto del fatto che l’ordine giuridico non è autoreferenziale, chiuso all’influsso dei primi princìpi morali, ma è incardinato nella legge universale impressa nella coscienza di ogni uomo come memoria indelebile della sua essenza spirituale. San Tommaso sintetizza così il concetto: “Come la scintilla è la parte più pura del fuoco e vola al di sopra di tutto il fuoco così la sinderesi è la parte più elevata che si trova nel giudizio della coscienza; e secondo questa metafora la sinderesi è detta scintilla della coscienza”. Il fuoco della coscienza, illuminato dalla memoria primigenia del bene e del vero, esprime il dialogo intimo dell’uomo con se stesso, in qualunque momento della vita, quale siano la sua condizione particolare e lo stato della sua anima.

Questo fuoco originario ha rilievo costituzionale e la protezione costituzionale della coscienza è condizione imprescindibile per la tutela di tutte le libertà e i diritti dell’uomo perché ne costituisce il fondamento. Infatti, sempre secondo la Corte costituzionale: “[…] la sfera intima della coscienza individuale deve essere considerata come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti, riflesso giuridico che, nelle sue determinazioni conformi a quell’idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana”.

Una normativa molto importante in materia di obiezione al servizio militare mi pare quella della legge 8 luglio 1998 n. 230 che, abrogando la precedente legge n. 772/1972, riconobbe compiutamente per la prima volta il diritto all’obiezione di coscienza, configurando la stessa non più come un beneficio concesso dallo Stato, bensì come un diritto della persona. Pertanto, tale diritto non è religiosamente orientato, vale a dire che non impone all’obbiettore né di appartenere ad una specifica confessione religiosa contraria in linea di principio al servizio di leva né di professare pubblicamente la propria eventuale appartenenza: la lettera della norma parla, infatti, di «obbligati alla leva militare che dichiarino di essere contrari all’uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza … attinenti a una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto. Tale disciplina, seppur settoriale, chiarisce in modo netto ed inequivoco che la obiezione di coscienza non fa parte di quei diritti concessi dalla Stato, ma, viceversa, essa è semplicemente riconosciuta dallo Stato stesso, che si limita a prendere atto del diritto stesso, già disegnato in modo chiaro dalla carta costituzionale.

La coscienza nelle norme positive.

L’obiezione di coscienza ha trovato pieno riconoscimento nel quadro costituzionale del diritto italiano del dopoguerra. In effetti, con riferimento al rifiuto dell’uso personale delle armi “per imprescindibili motivi di coscienza” (l. 15 dicembre 1972, n. 772), molti cittadini rifiutavano in modo assoluto l’utilizzo personale di armi anche laddove ciò potesse risultare in contrasto con l’art. 52, co. 1 della Costituzione, per il quale “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”.

Altro momento importante nel riconoscimento sociale e giuridico della obiezione di coscienza è costituito dalla l. 22 maggio 1978, n. 194, il cui art. 9 prevede che il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non sia tenuto a prendere parte alle procedure abortive quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione, nonché dalla l. 19 febbraio 2004, n. 40, contenente “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”. L’art. 16 contempla il diritto all’obiezione di coscienza del personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie, che va esercitato con preventiva dichiarazione, precisando che il personale obiettore “non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’applicazione delle tecniche di fecondazione artificiale”, esonerandolo (con norma analoga a quella prevista dalla l. 194 sull’interruzione di gravidanza) dalle procedure e dalle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l’intervento; non, invece, dall’assistenza antecedente e conseguente l’intervento.

Accanto a queste tre fondamentali disposizioni va altresì ricordata la l. n. 113 del 1993, che detta “Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale”. L’art. 1 proclama il diritto all’obiezione di coscienza per tutti i cittadini che, in obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dalle altre Convenzioni internazionali, non intendono compiere un qualsiasi atto “connesso con la sperimentazione animale”. Con la semplice dichiarazione, i soggetti obiettori (medici, ricercatori e personale sanitario, nonché gli studenti universitari interessati) “non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale”.

 

L’obbligo costituzionale di riconoscere l’obiezione di coscienza

Il riconoscimento dell’obiezione di coscienza è un obbligo di carattere costituzionale per il legislatore ordinario. La Corte costituzionale ha infatti chiarito che, pur quando spetti al legislatore “[…] bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale e a graduarne le possibilità di realizzazione in modo da non arrecar pregiudizio al buon funzionamento delle strutture organizzative e dei servizi d’interesse generale, tuttavia “la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta, in relazione a precisi contenuti espressivi del suo nucleo essenziale, un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall’assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. obiezione di coscienza)”.

Il dettato della sentenza è assai pregnante nel punto in cui dichiara che il valore costituzionale della coscienza individuale va apprezzato in modo particolare in relazione a “precisi contenuti espressivi del suo nucleo essenziale”. Il riferimento non può non riguardare quei contenuti espressivi della coscienza che riguardano gli obblighi di non compiere gli atti che si configurano come «non ordinabili» a Dio, “perché contraddicono radicalmente il bene della persona, fatta a sua immagine. Sono gli atti che, nella tradizione morale della Chiesa, sono stati denominati «intrinsecamente cattivi» (intrinsece malum): lo sono sempre e per sé, ossia per il loro stesso oggetto, indipendentemente dalle ulteriori intenzioni di chi agisce e dalle circostanze”.

L’aborto volontariamente compiuto, ad esempio, è uno degli atti «intrinsecamente cattivi», semper et ad semper, perché il suo oggetto consiste nell’uccisione di un essere umano innocente. L’obiezione della coscienza al compimento di un tale atto è, pertanto, obbligatoria per chi riconosca in questo atto la distruzione di una vita innocente. E, in effetti, in corrispondenza a questa consapevolezza, va constatata l’elevatissima percentuale di medici e di personale ausiliario che in Italia si è avvalsa della dichiarazione di obiezione prevista dalla legge. E discorso analogo si può fare, come vedremo in seguito, per la obiezione di coscienza in tema di vaccinazione obbligatoria.

Lo stemperamento del diritto all’obiezione di coscienza

A favore del riconoscimento dell’obiezione di coscienza si è pronunciato qualche anno addietro il Comitato Nazionale per la Bioetica con un parere approvato in sede plenaria con un solo voto contrario.

Il parere si preoccupa in modo particolare di giustificare l’obiezione di coscienza, soprattutto in campo bioetico, ove sono in gioco i beni fondamentali della persona, a fronte dell’istanza di legalità, che postula la regolare conformità alla legge del comportamento dei cittadini. Il Comitato Nazionale per la Bioetica assume una posizione critica verso un’interpretazione che definisce “semplicistica” e al contempo “deformante” dell’obiezione di coscienza, che si verificherebbe allorché la scelta obiettrice, “pur giustificata moralmente, non fosse per nessun motivo riconducibile alle statuizioni del diritto”. Così opinando, non si sarebbe più di fronte a un’obiezione di coscienza, bensì “a forme di disobbedienza civile o di resistenza al potere”.

Su questa premessa, il Comitato conclude il suo ragionamento con due asserti, il primo, che l’obiezione di coscienza è “costituzionalmente fondata e va esercitata in modo sostenibile”. Ciò perché “essa costituisce un diritto della persona e un’istituzione democratica necessaria a tenere vivo il senso della problematicità riguardo ai limiti della tutela dei diritti inviolabili”. Il secondo asserto conclusivo suona nel senso che la tutela dell’obiezione di coscienza “non deve limitare né rendere più gravoso l’esercizio di diritti riconosciuti per legge né indebolire i vincoli di solidarietà derivanti dalla comune appartenenza al corpo sociale”.

Il Comitato vorrebbe con ciò sottrarsi al tema della legge radicalmente ingiusta, collocando l’obiezione di coscienza al di fuori della “ottica dualistica di contrapposizione tra un diritto formale e un diritto giusto”. Intende, invece, inserirlo all’interno di un campo ove sia riconosciuta la legittimità di comportamenti alternativi rispetto a quelli comandati dalla legge, “secondo limiti e modalità adeguate affinché lo spazio di scelte individuali sia compatibile con l’ordinato svolgimento della vita sociale.

Senonché il tema della legge radicalmente ingiusta o, detto diversamente, il tema circa la natura di «diritto» o meno di determinati comportamenti che violano il bene della vita pertinente a un essere umano innocente, si ripresenta prepotentemente, come è logico che sia, perché è un tema ineludibile sul piano concettuale e giuridico.

L’obiezione della coscienza è un diritto fondamentale, fondato costituzionalmente sull’art. 2 della Costituzione, da cui si evince con certezza la priorità dei diritti inviolabili dell’uomo che la Repubblica “riconosce e garantisce” come a essa preesistenti, e che essa non costituisce affatto. L’ordinamento, poi, a fronte di una legge che viene respinta come radicalmente ingiusta, in virtù di motivi religiosi, filosofici, morali e giuridici, da una parte largamente maggioritaria di coloro che hanno il compito professionale di applicarla, potrà riconoscere il diritto naturale e primario all’obiezione, ovvero negarlo o limitarlo arbitrariamente. Il primo sarà un ordinamento pluralista, che ammette la convivenza di due principi opposti. Il secondo sarà un ordinamento «creonteo», per attenerci alla metafora letteraria del Comitato. Questa convivenza terrà viva la problematicità a livello sociale delle facoltà e delle libertà delle persone; ma tale problematicità non vale come supporto giustificativo dell’obiezione, bensì è una conseguenza del riconoscimento giuridico della stessa.

È evidente, allora, come l’obiezione di coscienza, sia riconosciuta o non riconosciuta dalla legge, costituisce un segno di contraddizione in quanto è la testimonianza di un principio essenziale attinente al fondamento dell’ordinamento giuridico, se esso stia nella coscienza dell’uomo e, dunque, tragga linfa dal rapporto tra la coscienza e la verità, ovvero stia in una libertà, individuale o collettiva, che non riconosce a se stessa limiti nell’ordinare anche comportamenti non ordinabili alla legge naturale universale e, dunque, al bene comune.

Si comprende, perciò, per quali motivi un ordinamento che non voglia recidere completamente il suo legame con il bene, non possa non essere obbligato al riconoscimento e alla tutela del diritto all’obiezione di coscienza.

Considerazioni in relazione alla vaccinazione obbligatoria.

In relazione alla tematica che qui più interessa, e cioè la obiezione avverso la vaccinazione obbligatoria, va detto che la eventuale obiezione di coscienza da parte di soggetti portatori di convinzioni religiose, morali ed etiche intime e profonde in relazione a trattamenti sanitari obbligatori, può assumere un rilievo molto importante.

Come è noto, infatti, molti vaccini obbligatori contengono, tra le altre sostanze, cellule di feti abortivi prelevati da neonati di pochi giorni quando essi sono vivi e coscienti, con la evidente, e facilmente immaginabile, sofferenza inferta gratuitamente ai feti stessi. Esistono alcune associazioni che si occupano di procurarsi le suddette cellule, tra le quali la più famosa è la americana Planned Parenthood, organizzazione che si occupa di tutto il processo selettivo delle cellule necessarie per la preparazione di alcuni vaccini attraverso una politica di incentivo all’aborto. Al di là dei rischi di cancerogenesi per la salute di coloro i quali ricevono vaccini a base di feti abortivi, su cui rinviamo a studi in materia, in questa sede va rimarcato con forza e determinazione che è assolutamente legittimo, per chi nutre convinzioni profonde anti-abortiste e di non violenza in genere nei confronti di soggetti viventi, la obiezione di coscienza individuale in relazione all’articolo 2 della Costituzione. Il dovere di solidarietà sociale di cui si parla a proposito della vaccinazione di massa, ad avviso di chi scrive può essere contemperato con la suddetta obiezione di coscienza attraverso la dichiarazione, da parte del soggetto che rifiuta la vaccinazione obbligatoria, di essere disponibile ad assumere farmaci debitamente approvati, ed ovviamente privi della presenza di cellule di feti abortivi, che tendano alla prevenzione della malattia di volta in volta individuata come pericolosa per la società, in modo da assolvere all’obbligo incombente sui consociati in genere, esattamente come avvenne con la famosa vicenda della cosiddetta le a obbligatoria.

Conclusioni.

Alla luce di quanto detto possiamo concludere che tutti coloro che, per condizioni etiche e/o religiose non accettino la pratica descritta in precedenza, cioè quella  relativa al prelievo di cellule da feti abortivi, possono, ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione e della legge n. 230 del 1998, dichiarare la propria obiezione ed eventualmente rendersi disponibili, in relazione al dovere di solidarietà sociale, ad assumere altri farmaci in grado di prevenire la diffusione di una data malattia.

2 commenti su “Nessuno può essere obbligato a farsi inoculare i cosiddetti vaccini anti Covid-19, lo attestano la Costituzione, le leggi e le sentenze

  1. Grazie di cuore all’amico avvocato Sergio Carlino, Coordinatore della Commissione Giustizia in seno alla Comunità Casa della Civiltà per una esposizione chiara, dettagliata e articolata del diritto all’obiezione di coscienza e il diritto a non farsi inoculare i sieri a terapia genica sperimentale fraudolentemente spacciati per vaccini anti Covid-19.
    Vi invito a leggere questo studio e a commentarlo. Grazie.
    Magdi Cristiano Allam

  2. L’Advanced Bioscience Resources, (Risorse avanzate per le bioscienze) è probabilmente il più grande grossista negli Stati Uniti di parti del corpo fetale abortito. ABR guadagna raccogliendo e acquistando da cliniche per l’aborto presenti in tutto il Paese, ovviamente dai mega-centri di Planned Parenthood, minuscoli fegati, polmoni e cervelli prelevati da feti sani uccisi a 4, 5 e 6 mesi di gestazione e rivendendo le parti del corpo ai laboratori di ricerca.

    La cosiddetta prova provata della presenza di Dna umano di cellule fetali nei vaccini arriva nel 2005

    FDA (agenzia di controllo sui farmaci) e l’OMS, nel 2005, riconoscendo la sussistenza di rischi oncogeni associati alla presenza di DNA umano (cellule fetali) nei vaccini, hanno stabilito che doveva essercene meno di 10 nanogrammi.

    Stanley Plotkin, medico e consulente per la Sanofi-Pasteur, la divisione vaccini della industria farmaceutica francese Sanofi. Plotkin afferma di essere citato in un articolo, che denuncia uno studio svolto al Winstar Institute, dove lui ammette di aver lavorato e per il quale sono stati utilizzati 76 feti, che avevano oltre tre mesi di vita quando è avvenuto l’aborto, che i feti si stavano formando regolarmente e dai quali sono stati prelevati, diversi tessuti per essere coltivati; la ghiandola pituitaria, i polmoni, la pelle, reni, milza, cuore, probabilmente la lingua. Nella sua carriera dichiara di aver utilizzato diversi feti per l’attuazione di vaccini ma di non ricordare quanti.

    Alla fine ironizza dicendo che sicuramente andrà all’inferno per l’impiego dei feti abortiti.
    E io glielo auguro di cuore di finire all’inferno.
    Mluisa Bonomo

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