Vademecum sulla sanzione di 100 euro per l’inadempimento dell’obbligo vaccinale per gli ultra 50enni

La norma sull’obbligo vaccinale per gli ultra 50enni, quella, cioè, che prevede un obbligo di vaccinazione per tutti coloro che abbiano computo i 50 anni entro una certa data, e ciò a prescindere dalla posizione lavorativa, prevede, come sanzione, la irrogazione di una multa di 100 euro una tantum per tutti i soggetti obbligati che non si sottopongano al vaccino e che non riescano a dare sufficienti motivazioni al mancato adempimento dell’obbligo.
La multa, si ripete, è irrogabile, in base alla normativa attuale, per una sola volta.

Va subito chiarito che si tratta di una semplicissima sanzione amministrativa pecuniaria, assimilabile, per certi versi, ad una multa per violazione del Codice della Strada. Essa, quindi, non ha natura penale, per cui non può essere riportata sul casellario giudiziale. Le preoccupazioni espresse da molti cittadini sul punto non hanno ragione di essere.
Nessuna restrizione o limitazione al godimento di diritti può essere prevista per il solo fatto di non avere obbedito all’obbligo vaccinale.

Anche l’eventuale decisione di pagare, che qui si sconsiglia, non è assimilabile ai giudizi del rito abbreviato di natura penalistica.
Tuttavia, mentre le multe per violazione al Codice della Strada sono, di solito, irrogate previa contestazione immediata della multa al trasgressore, qui invece il trasgressore è identificato attraverso il cosiddetto incrocio dei dati sanitari in possesso della Pubblica amministrazione.
Per scovare i “disertori”, infatti, la Agenzia delle Entrate verifica, attraverso la banca dati della Tessera sanitaria, chi è vaccinato e chi no. L’accesso alle banche dati di natura sanitaria, in questo ambito, è una proceduta molto discutibile.

Per rendere più complicato il meccanismo sanzionatorio, alcuni avvocati hanno
già consigliato che una prima cosa da fare sarebbe quella di oscurare il proprio fascicolo sanitario elettronico. La normativa prevede infatti che l’interessato possa oscurare dati e documenti presenti nel fascicolo che saranno così accessibili solo dallo stesso interessato e dal medico che li ha generati. La richiesta dovrà essere presentata alla propria ULSS o al Distretto Sanitario di riferimento.

Noi riteniamo che, pur non essendo una azione risolutiva, dato che la legge, purtroppo, attribuisce alla Agenzia l’accesso ai dati sanitari, essa, tuttavia, potrebbe rivelarsi una arma efficace che potrà essere utilizzata in seguito, e cioè nel caso, molto probabile, di irrogazione della sanzione, con successivo eventuale ricorso al Giudice di Pace.

In effetti, si può affermare che l’accesso suddetto è del tutto illegittimo, e che tale azione potrebbe essere, in astratto, denunciata come violazione dei diritti alla privacy, pur in presenza della norma prevede il diritto della Agenzia delle Entrate ad accedere alla banca dati. Infatti, come ben noto a chi segue la evoluzione normativa sul punto, anche in tal caso si possono intravedere notevoli profili di illegittimità della procedura, in ossequio alla precisa normativa dell’Unione Europea in materia di protezione dei dati personali (GDPR). Il profilo sarà oggetto di approfondimento futuro.

L’Agenzia delle Entrate, una volta accertata, in modo più o meno legittimo, la violazione al suddetto obbligo, invia una comunicazione a tutti coloro che risulteranno non vaccinati, invitandoli a comunicare, entro dieci giorni, alla Azienda Sanitaria di appartenenza e all’Agenzia delle Entrate le ragioni della mancata vaccinazione. Su tale punto va detto che l’eventuale silenzio mantenuto dal sanzionando non può risultare in alcun modo pregiudizievole, e, quindi, non è affatto obbligatorio o necessario rispondere alla lettera della Agenzia. La sola conseguenza del silenzio è che, in caso di mancata risposta e successiva accettazione delle giustificazioni addotte, il procedimento andrà avanti per l’emissione della sanzione pecuniaria, la quale sarà oggetto, come tutte le sanzioni del genere, al successivo controllo giudiziale da intraprendere su iniziativa del sanzionato.

La risposta che il sanzionando può dare all’avviso emesso dalla Agenzia può essere di
due diverse tipologie:
una prima tipologia, consistente nella illegittimità in astratto della legge istitutiva
dell’obbligo vaccinale, basata sulla violazione dell’articolo 32 della Costituzione, dei Regolamenti dell’Unione Europea e delle Direttive e Trattati comunitari in materia, oltre che sulla interpretazione costante data dalla nostra Corte Costituzionale relativamente ai limiti che il Legislatore ha nel prevedere un obbligo vaccinale;
una seconda tipologia di risposta, invece, è quella basata sulla analisi clinico-medica del caso concreto, che potrebbe, in astratto, a volte, convincere l’ente interessato della legittimità del rifiuto vaccinale.

È ovvio, poi, che le risposte possono anche cumularsi tra esse, perché, ad esempio, chi voglia contestare la illegittimità in concreto del procedimento (si pensi alla ipotesi di guarigione), può ben contestare anche l’obbligo in astratto, sulla base dei suddetti
provvedimenti.

La lettera potrà essere inviata anche a mezzo Pec o raccomandata AR. L’Amministrazione, a tale punto, non può rifiutarsi di prendere in considerazione comunicazioni inviate regolarmente a mezzo Pec o raccomandata.

Il consiglio è di rispondere sempre all’avviso (utilizzando all’uopo la bozza di lettera che sarà messa a disposizione a breve) solo se si hanno concreti motivi che giustifichino la inottemperanza all’obbligo, come, ad esempio, in caso di patologie cliniche gravi ed incompatibili con l’obbligo (a prescindere dall’ottenimento della esenzione), in caso di avvenuta recente guarigione, ecc..
In caso, invece, di mancanza di ragioni ostative concrete, la risposta può essere serenamente omessa, attendendo la notifica regolare della sanzione amministrativa cui si può ricorrere, comune vedremo in seguito, al Giudice di pace competente.

Infatti, a questo punto, l’Agenzia delle Entrate, esaminate le eventuali risposte, ha 180 giorni per trasmettere agli ultracinquantenni renitenti all’obbligo di vaccinazione un avviso di addebito con l’irrogazione della multa di 100 euro.
Come accennato, contro l’avviso è possibile ricorrere al Giudice di Pace della città di residenza entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso.
Trattandosi di una sanzione di valore inferiore ad euro 1.100 non è necessaria la difesa tecnica di un avvocato e sarà possibile difendersi da soli.
Nell’ambito del procedimento davanti al Giudice di Pace si potranno far valere tutte le ragioni in base al quale l’obbligo vaccinale deve ritenersi illegittimo, sia in concreto che in astratto. Nessuna preclusione può infatti derivare dall’atteggiamento tenuto dal ricorrente prima della instaurazione della fase giudiziale, essendo il Giudice adito investito della intera questione così come prospettata nella domanda giudiziale da parte del ricorrente.
Essendo questa una fase giudiziale, nel corso di essa al Giudice potranno essere sottoposti i più svariati mezzi di prova per il convincimento dell’organo giudicante, tra cui una perizia di parte, una richiesta di CTU, una prova testimoniale, ecc.
Sulla controversia il Giudice deciderà con sentenza, eventualmente impugnabile.

Sabato 18 giugno 2022

8 commenti su “Vademecum sulla sanzione di 100 euro per l’inadempimento dell’obbligo vaccinale per gli ultra 50enni

  1. Grazie Sergio per l’informazione. Sia io che mia moglie abbiamo ricevuto l’avviso dell’Agenzia delle Entrate e non abbiamo risposto. Le comunicazioni ci sono state consegnate dal postino nel pomeriggio del 16 giugno quindi quando era terminato l’obbligo vaccinale. Ciò potrà essere preso in considerazione in caso di opposizione alle multe al Giudice di Pace?
    GRAZIE per un tuo gradito riscontro.

  2. Molte Grazie avvocato per queste precisazioni. Impressionante come, a fronte di evidenze scientifiche eclatanti, si continui a procedere in direzioni assolutamente assurde. Ma quanto è ormai sempre più evidente è come una classe medica, per paura, servilismo, allineamento al potere o altre ragioni che non voglio nemmeno menzionare, abbia seppellito la propria etica e la preparazione scientifica di una vita, avvallando questi comportamenti criminali.

  3. Cari amici leggete e diffondete queste utili indicazioni pratiche per gli ultra cinquantenni che vengono assurdamente sanzionati per aver scelto di salvaguardare la propria salute.
    La sanzione è assurda nel momento in cui si prende atto che la persona sanzionata sta bene di salute. Se non facendosi inoculare questi sieri a terapia genica sperimentale sta bene di salute, non è assurdo sanzionarlo?
    La sanzione è assurda perché viene comminata quando non sussiste più ufficialmente l’obbligo vaccinale e in un contesto dove emerge sempre di più che le persone più a rischio sono quelle vaccinate.
    Ecco perché contrastare, non riconoscendo la legittimità di questa sanzione, è assolutamente giusto.
    Grazie Sergio Carlino per questo importante contributo di sana e legittima disobbedienza civile.
    Magdi Cristiano Allam

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