In Tunisia, a un anno dal non tradizionale colpo di Stato, quando il presidente Kaïs Saïed assunse i pieni poteri instaurando un regime eccezionale, la crisi politica sta mostrando tutta la sua gravità. Il 25 luglio i cittadini sono chiamati a votare un testo costituzionale proposto direttamente dal Capo dello Stato. Un testo che non è stato oggetto di alcuna consultazione e che segna una rottura radicale con il sistema tendenzialmente parlamentare in vigore dal 2014, oltre al fatto che è stato fonte di ricorrenti contrasti tra il potere esecutivo e quello legislativo.
Vediamo quali sono i punti salienti che stravolgeranno la Costituzione tunisina. La bozza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 giugno, seguita da una serie di emendamenti che sono stati resi noti l’8 luglio. Cosa significano le modifiche alla nuova Costituzione per lo Stato di diritto in Tunisia? Intanto, il presidente Saïed ha l’obiettivo di porre fine alla democrazia rappresentativa e ha invitato i cittadini a votare “sì” per correggere il corso della “Rivoluzione” del 2011: una esortazione chiaramente con tendenze manipolatorie. La nuova Costituzione proposta riporterebbe così la Tunisia a un sistema presidenziale-parlamentare misto come ai tempi del presidente Zine el-Abidine Ben Ali, prima della sua deposizione del 2011. Così, se la nuova Carta otterrà consenso, in applicazione del Decreto 34/2022 del primo giugno, il presidente potrà annunciare l’entrata in vigore della nuova Costituzione entro una settimana dall’esito ufficiale del referendum.
L’articolo 101 della nuova Costituzione, nell’ambito della funzione esecutiva, attribuisce al presidente la nomina del capo del Governo, con poteri di presidente del Consiglio e la nomina del resto dei ministri su proposta dal presidente del Consiglio. Ma l’articolo 102 attribuisce al Presidente della Repubblica anche la facoltà di far cessare le loro funzioni d’ufficio, senza bisogno dell’approvazione del Parlamento. Ciò contraddice l’articolo 89 della Costituzione del 2014, che riconosce alla maggioranza parlamentare la responsabilità di formare il Governo. Inoltre, l’articolo 96 ascrive al presidente la facoltà di dichiarare lo stato di emergenza in caso di “pericolo imminente”, senza alcun controllo da parte di altri organi e senza alcun limite di tempo. Ciò è in contrasto con l’articolo 80 della Costituzione del 2014, che assegna il controllo alla Corte costituzionale, che stabilisce in 30 giorni la verifica del proseguimento dello stato di emergenza.
La nuova Carta, poi, non prevede alcuna procedura per l’impeachment del presidente, come avveniva nella Costituzione del 2014 – articolo 88 – in caso di “grave violazione della Costituzione”. L’articolo 90 del nuovo progetto costituzionale ha mantenuto la limitazione dei mandati presidenziali a due, ma ha annullato la disposizione della Costituzione del 2014 relativa al divieto di aumentare il numero dei mandati (articolo 75).
Il progetto di Costituzione istituisce una seconda Camera in Parlamento oltre alla “Camera dei rappresentanti del popolo”, chiamata “Consiglio nazionale delle regioni”. La seconda Camera è composta da persone elette dai membri dei consigli regionali e distrettuali, invece che a suffragio universale (articolo 81). Ciò indebolirà notevolmente il ruolo dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo, sebbene manterrà il potere di legiferare. Inoltre, l’Assemblea dei rappresentati del popolo, in applicazione dell’articolo 115, potrà approvare una mozione per ritirare la fiducia al Governo, che porterà alla sua caduta, ma sarà più difficile di come prevede l’articolo 97 della Costituzione del 2014. Tra l’altro, analizzando i termini dell’immunità dei parlamentari e dell’azione penale, gli articoli 65 e 66 del progetto di nuova Costituzione, rispetto agli articoli 68 e 69 della Carta del 2014, riducono notevolmente la possibilità di addebito di reato.
Ma quale è il ruolo della religione nel progetto della Costituzione? Kaïs Saïed ha modificato, nella notte tra l’8 e il 9 luglio, due articoli particolarmente controversi: uno che evoca la “posizione” dell’Islam, l’altro che riguarda diritti e libertà. Sebbene l’Islam non sia più menzionato come la “religione di Stato”, come nel caso del capitolo 1 della Costituzione del 2014, l’articolo 5 del progetto della Carta afferma che “la Tunisia fa parte della nazione islamica”. La menzione all’Islam richiede, quindi, che lo Stato agisca affinché “gli obiettivi della Sharjah siano raggiunti” in un sistema democratico. Ed è diverso dalla menzione dell’Islam come religione di Stato nella Costituzione del 2014. Tuttavia è evidente, nonostante questi “parametri”, che la clausola possa essere utilizzata per giustificare la limitazione di diritti, come la discriminazione di genere, sulla base degli insegnamenti religiosi.
La Costituzione del 2014 è il risultato di un processo trasparente di due anni a cui hanno partecipato esperti legali, partiti politici e società civile non solo tunisina, prima di essere ratificata dall’Assemblea nazionale costituente. La proposta di Costituzione di Saïed è stata elaborata da un comitato i cui membri sono stati nominati dal presidente medesimo, una sorta di “scribi”, che hanno lavorato per quattro settimane a porte chiuse, senza tener conto delle opinioni degli altri partiti. Da segnalare, infine, che questa proposta di Costituzione è disegnata da un fine giurista, come è l’avvocato Saïed, che ha abilmente trasformanto il referendum costituzionale in un voto sulla propria persona, superando, in questo, modo ogni tipo di contestazione. Il giurista Sadok Belaïd, ex collaboratore del presidente, esautorato da Saïed per scarsa obbedienza, ha dichiarato che la nuova Carta aprirà la strada a un regime dittatoriale. Un obiettivo mai negato dal presidente.