L’anziano in tutta l’antichità era rispettato quale fonte di saggezza e di autorità. Cicerone scriveva nel “DE SENECTUTE” che l’anziano non è colui che esteriormente dimostri gli anni che porta addosso, ma colui il quale raccoglie i frutti di una vita onesta. Seneca sosteneva che addirittura l’uomo più diventa vecchio, più interiormente ringiovanisce ”l’animo è vigoroso e si rallegra di non avere molto da spartire con il corpo” (lettera a Lucilio).
Ancora nella società patriarcale italiana del secolo scorso, l’anziano viveva in famiglia fino alla fine dei suoi giorni, accudito in tutte le necessità dalla famiglia, concepita come una comunità di mutuo soccorso, laddove ogni suo membro ora riceveva ed ora restituiva, secondo la naturale ruota della vita.
Oggi non è più così. In primo luogo perchè non esiste più la famiglia. Inoltre, nell’attuale regime produttivo-consumistico e nella nuova etica dell’individualismo assoluto, non c’è più posto per la carità, per la solidarietà e per la cura.
La vita frenetica ed alienante cui siamo costretti non ci permette di avere tempo, non ci permette di perdere tempo. Ciò che non serve o che crea disagio deve essere circoscritto, allontanato ed eliminato.
La legislazione italiana non ha mancato di seguire questa traccia, fornendo gli strumenti necessari per tale nuovo tipo di raccolta differenziata dei rifuti umani. Beninteso, tutto presentato e contornato dai propositi più elevati e dalle finalità più encomiabili, tali da acquietare anche la coscienza più scrupolosa.
Amministratore di Sostegno:
La misura di protezione dell’amministrazione di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha attuato una vera rivoluzione giuridica e culturale nella tutela delle persone fragili, affiancando ai più rigidi istituti tradizionali (interdizione e inabilitazione) un nuovo strumento, più flessibile e quindi maggiormente adattabile alla specificità delle situazioni più comuni, come quella dei genitori che non siano più in grado di provvedere a sé stessi, con l’avanzare della età.
La disciplina normativa dell’istituto è contenuta negli articoli 404 e ss. del codice civile. Ai sensi dell’art. 404 c.c., la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno può essere disposta nei confronti della persona “che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.
La legge ha offerto, così, la possibilità di nominare una persona che ha il compito di affiancare chi non è più in grado, anche temporaneamente, di occuparsi dei propri interessi, con una certa lucidità. Per richiedere un amministratore di sostegno è
sufficiente presentare un ricorso presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente. Il procedimento non prevede alcun costo e l’amministratore di sostegno svolge il suo incarico a titolo gratuito, non ha diritto ad alcun compenso. Il Giudice Tutelare, tuttavia, può disporre un’equa indennità per l’incarico svolto, qualora particolarmente difficoltoso. Tale indennità (da considerarsi come rimborso spese e mai come retribuzione) viene comunque commisurata in base al patrimonio del beneficiario.
Contratto Badante:
Il 1 Ottobre 2020 è entrato in vigore il nuovo ccnl per lavoro domestico, ovvero la normativa di riferimento per il contratto di assunzione della cosiddetta “badante”, aggiornato in base alla esperienza pratica degli ultimi anni, che ha visto triplicare il ricorso a tali contratti. Con tale versione del contratto collettivo, alle badanti sono riconosciuti diversi livelli di assunzione, a seconda dei casi.
- A Super: sono inserite le badanti, che svolgono esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti, senza effettuare alcuna altra prestazione di lavoro;
- B Super: sono inserite le badanti che assistono persone autosufficienti, comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze di vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
- C Super: sono inserite le badanti che svolgono assistenza a persone non autosufficienti senza avere nessuna formazione e compiono, se richieste, attività come quelle di vitto e pulizia della casa in cui vivono con gli assistiti;
- D Super: sono inserite le badanti che hanno una specifica
formazione nell’assistere persone non autosufficienti prestando, se richieste, le attività connesse alle necessità di vitto e pulizia dell’alloggio in cui vivono con gli assistiti.
Oltre alle mansioni, il datore di lavoro può decidere se procedere con il contratto assunzione badante convivente o non convivente.
Come noto, quella del badante, ovvero dell’accudimento del consanguineo, nelle varie fasi del suo progressivo decadimento, costituisce una attività lavorativa deltutto nuova (prevalentemente svolta da stranieri) che va a sostituire quel volontariato svolto, fin da tempo immemore, dai familiari conviventi (i figli, le nuore, i generi, i nipoti).
Basta monetizzare, per togliersi il pensiero, basta pagare un estraneo (che facilmente non parla nemmeno bene la nostra lingua) per mettere a posto la coscienza.
Residenze Sanitarie Assistenziali:
La legge n. 67/88, il D. M. n. 321/89 e il D. P. C. M. del 22.12.89 istituirono formalmente la RSA come struttura stabile e legalmente ben definita. Le residenze sanitarie assistenziali (o RSA appunto) sono una particolare tipologia di strutture di ospitalità e di ricovero per un tempo determinato o continuativo. Sono dedicate agli anziani o ai soggetti con disabilità o non autosufficienti che non possono essere assistiti a domicilio e necessitano di cure e supporto costante. In base a tali norme, la RSA è finalizzata a fornire ai propri ospiti accoglienza e terapie, a carattere sanitario, nonché prestazioni assistenziali e di recupero funzionale e sociale.
A livello di tipologia di interventi residenziali, la RSA si situa all’interno del settore sanitario, ed è inserita in una rete di servizi territoriali (come strutture ospedaliere e poliambulatoriali) che, secondo le normative nazionali e regionali che ne regolano la pianificazione, la gestione e il coordinamento, fanno capo alle attività sociosanitarie locali e all’ASL di riferimento.
La RSA, insomma, sta a metà tra due tipologie di servizi sul territorio, quello di base (assistenza medica generica, assistenza domiciliare, ospedalizzazione, centri diurni) e quello specialistico (poliambulatori, centri di riabilitazione, divisioni ospedaliere geriatriche).
La narrazione ufficiale idealizza l’obiettivo della struttura, secondo il quale gli ospiti trovino nella RSA un ambiente simile a quello familiare, favorendo la socializzazione, il mantenimento delle amicizie e degli affetti. Un bel film a lieto fine Un quarto dei posti disponibili nelle RSA viene riservato alle demenze, alle persone con morbo di Alzheimer o, in generale, con disturbi di natura cognitiva e comportamentale.
Con ciò, ogni fastidio è allontanato, è delegato, con buona pace della coscienza.
Eutanasia:
Quando nessuna delle tre soluzioni sopradescritte sembra più essere idonea ed il soggetto anziano costituisce un peso insormontabile per la famiglia e per la società, da più parti ci si interroga sulla liceità di eliminarlo deltutto.
Tuttavia, in Italia non esiste una regolamentazione unica riguardante l’eutanasia, quindi non è mai consentita. Ma gli interrogativi etico ideologici si moltiplicano.
“È più malvagio togliere la vita a chi vuole vivere, o negare la morte a chi vuole morire?”, si chiede lo scrittore norvegese Jo Nesbø, mentre la Associazione Luca Coscioni persegue l’accesso al suicidio assistito.
Come si sa, in Italia, laddove la politica parlamentare non riesce, soccorre la giurisprudenza.
La sentenza n. 242, del 2019, della Corte Costituzionale ha messo l’Italia davanti a un bivio, rispetto all’eutanasia. Infatti, i giudici del massimo organo di garanzia costituzionale, così hanno statuito: “non punibile, ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.
Non c’è dubbio, stiamo facendo grandi passi avanti nella conquista della civiltà, nel rispetto dei diritti dei più deboli e nella salvaguardia dei valori umani primari.
Lo Stato tutto vede e a tutto provvede. Cosa c’è che non va? Niente.
Stefania Celenza
Signa, 07.01.2023
Accudiamoli noi, in casa nostra. E guai a dire che non abbiamo posto o che non abbiamo tempo…
Che triste realtà hai delineato, carissima Stefania! Siamo veramente molto lontani dalla visione dei nostri classici: un gran numero di persone evita di porsi domande pur di non dover poi dare una risposta. Pervade un senso di impotenza che sembra portare dritto alla rassegnazione… e, invece, no! Non dobbiamo farci obnubilare, dobbiamo reagire, agire, comunque opporci!
Esatto, Simonetta! Basta non cedere alle lusinghe del sistema, quando tocca ai nostri genitori, per esempio. Non ricorriamo noi per primi alla badante rumena, per nostro padre non facciamo richiesta per inserimento in RSA per nostra madre. Accediamo noi, in casa nostra.