Il presente elaborato, senza pretesa di esaustività, e comunque parte integrante di un lavoro più ampio ed articolato in fase di sviluppo, prende spunto da alcune riflessioni sorte a seguito della lettura di alcuni testi del sociologo, politico e saggista Magdi Cristiano Allam, in particolare quello dal titolo “Stop Islam” (2020), nonché altri suoi saggi sullo stesso tema.
In verità, non è che prima non ho avuto modo di trattare il fenomeno religioso nel suo insieme dal punto di vista delle relazioni interetniche e del principio costituzionale per cui “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume” (cfr. Art. 19 Cost.); tuttavia, le parole e soprattutto le convinzioni di Magdi non mi lasciano affatto indifferente. E questo specie se si tiene conto dei recenti fatti riguardanti il tentato omicidio dello scrittore Salman Rushdie, colui verso il quale più di trent’anni fa, accusato di blasfemia in danno dei musulmani e del loro messaggero spirituale Maometto, fu emessa una cosiddetta “fatwa”, ovvero una sentenza islamica basata sulla “sharia”, cioè la legge coranica che vincola tutti i fedeli che credono nell’autorità religiosa che la pronuncia ad eseguirla in ogni luogo, tempo e modo. Questione a dir poco spinosa su cui Cristiano Magdi ha ulteriormente scritto molto, comunque sottolineando il fatto che i musulmani come persone vanno rispettati, ma non la stessa cosa riguardo l’islam come religione, in quanto i suoi precetti sono del tutto incompatibili con le leggi laiche di uno Stato di diritto al punto, come precisa nel libro, dovremmo metterla fuori legge all’interno del nostro Stato.
Ebbene, in questa sede non entro nel merito circa le specifiche critiche che molti sollevano alla tesi di Magdi, soprattutto a chi sostiene l’inverosimiglianza della stessa e soprattutto all’impraticabilità dal punto di vista costituzionale, ma alcune domande le pongo, e cioè: tali critiche, tengono conto di tutto il contenuto del cosiddetto testo sacro dell’islam (il Corano), oppure si limitano a circoscrivere la questione al sopra citato dettato di cui l’articolo 19 della Costituzione italiana?
In altri termini: chi non condivide le asserzioni di Cristiano Magdi, ha mai letto il Corano dalla prima all’ultima pagina? Perché se lo ha letto veramente, chissà se almeno qualche dubbio potrebbe porselo circa la validità delle convinzioni di Magdi. E da questo punto di vista faccio riferimento alla stessa edizione del Corano da lui usata nel libro “Stop Islam”, cioè quella pubblicata dalla casa editrice “Newton & Compton”, tradotto ed interpretato dal giornalista e ricercatore H. R. Piccardo, copia presente nella mia libreria da anni per motivi di studi universitari ed attività professionale, e dunque non solo letta, ma soprattutto studiata, che è cosa ben oltre la mera lettura.
In sostanza, con l’odierna seppur breve analisi invito il lettore ad una corretta riflessione circa la compatibilità o meno tra alcune citazioni coraniche ed il nostro ordinamento giuridico, prima di tutto dal punto di vista della Legge 25 giugno 1993, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, ovvero discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; poi, più in generale, dal punto di vista dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale, ma anche contro la personalità dello Stato, tutti previsti e puniti dal Codice penale. Dopodiché, ognuno tragga le conclusioni che crede.
La mia intenzione, quindi, non è quella di interpretare il contenuto del Corano, né nel suo insieme, né per singole citazioni, èrgo “sure” e “versetti”, ma più semplicemente è quella di evidenziare alcuni passaggi – ripeto, senza la pretesa di essere esaustivo – dal contenuto verosimilmente incompatibile con l’inviolabilità della vita e della dignità umana, almeno dall’ottica occidentale e probabilmente non solo.
Esemplificando, ci si potrebbe chiedere se v’è da preoccuparsi quando nel Corano si legge “uccideteli ovunque li incontriate”, stante che “la persecuzione è peggiore dell’omicidio” (sura II, v. 191); ma poco prima si legge: “Combattete per la causa di Allah contro coloro che vi combattono, ma senza eccessi, che Allah non ama coloro che eccedono” (sura II, v. 190).
Sicché, la contraddittorietà è tale che ogni interpretazione sembra pari e contraria a qualsiasi altra, nel senso che se nella nostra cultura giuridica uccidere una persona rappresenta il massimo dell’eccesso in termini dell’agire (delittuoso) umano, chiedo: come si conciliano taluni dogmi con il principio del bene prioritario giuridicamente protetto dal nostro ordinamento, cioè la vita degli individui? Ed il solo assunto “uccideteli ovunque li incontriate”, pone o no un problema in termini di sorta di istigazione ad uccidere?
Ed ancora: “O Profeta, incita i credenti alla lotta. Venti di voi, pazienti, ne domineranno duecento e cento di voi avranno il sopravvento su mille miscredenti. Che in verità è gente che nulla comprende” (sura VIII, v. 65). Ecco, pongo ancora una domanda: il dogma “Che in verità è gente che nulla comprende”, può avere una ricaduta interpretativa circa il principio di non discriminazione o comunque di offensività verso chi professa altra fede religiosa?
Oppure: “La ricompensa di coloro che fanno la guerra ad Allah e al Suo Messaggero (…) è che siano uccisi o crocifissi, che siano loro tagliate la mano e la gamba da lati opposti” (sura V, v. 33). Anche in questo caso, visti alcuni casi giudiziari, chiedo: cosa accadrebbe se un editore pubblicasse in Italia un qualsiasi testo, di qualsiasi autore, su qualsiasi argomento dal contenuto simile?
Infine, a proposito di omosessualità, la narrazione coranica racconta di quando gli abitanti di Sodoma raggiunsero un elevato livello di abiezione morale al punto che Allah volle metterli alla prova per poi castigarli. Infatti, si narra che inviò due angeli che assunsero la forma di giovani di ineguagliabile bellezza, sicché, travolti dalla passione omosessuale, i sodomiti cercarono di insidiarli: “Vi accostate con desiderio agli uomini piuttosto che alle donne. Si, siete un popolo di trasgressori” (sura VII, v. 81). Ed in tutta risposta: “Cacciateli dalla vostra città! Sono persone che vogliono esser pure!” (sura VII, v. 82). Ed ancora: “Facemmo piovere su di loro una pioggia (di pietre). Guarda cosa è avvenuto ai perversi” (sura VII, v. 84).
Ebbene, fin qui si potrebbe anche tergiversare sulla questione omosessuale in sé – sempre se a tali scritti non seguano vie di fatto da parte di fedeli rigorosi –, ma se pensiamo a quanto accaduto qualche anno fa ad un noto avvocato e professore italiano, quando pubblicamente disse di non volere assumere omosessuali nel suo studio, allora qualche altra domanda sorge legittima.
Infatti, nel 2020 la Corte di cassazione mise la parola fine confermando la condanna di quel professionista sulla base del presupposto che la libera manifestazione del pensiero non può mai corrispondere alla libertà di discriminare. Francamente, nel caso di specie non sembra che la dichiarazione pubblica dell’avvocato abbia anche avuto un seguito fattuale, ma per la giustizia italiana è stata sufficiente l’intenzione per far valere il principio di non discriminazione.
Orbene, tanto suesposto, in conclusione, credo poter affermare che talune citazioni, forse meglio dire disposizioni, imposizioni, dogmi, dettate dal Corano, possano far avanzare il ragionevole sospetto che qualche contrasto ci sia tra le stesse ed il dettato del nostro ordinamento giuridico, e dunque costituzionale nel suo più ampio insieme. Sicché, penso che la tesi di Magdi Cristiano Allam circa la messa fuori legge della religione islamica all’interno del nostro Paese sia in qualche misura da approfondire, e se proprio non la si volesse considerare nella sua interezza, quantomeno la si consideri con riferimento a determinati precetti coranici senz’altro dubbi, fuorvianti, forse inquietanti, se non addirittura istigatori considerato il fenomeno del fanatismo religioso.
Marco Lilli
Sociologo-Criminologo
Mercoledì 31 agosto 2022