Il 22 giugno 2022 è entrato in vigore il primo passaggio di riforme che riguardano il diritto di famiglia, dal punto di vista procedurale, contenute nella più ampia Riforma del processo civile del Ministro Cartabia, di cui alla legge delega n. 206/2021.
La Riforma comprova la estrema necessità di rinnovamento che richiedeva, ormai da diversi lustri, questa branca del Diritto.
Era diventato evidente che qualcosa non funzionava più e che la restituzione nella realtà della normativa in materia contraddiceva sempre di più i principi che l’avevano ispirata.
Più volte la Corte di Strasburgo, ad esempio, aveva condannato lo Stato Italiano per l’incapacità dimostrata di tutelare la relazione del figlio minorenne con il genitore non convivente, ostacolata proprio dal genitore convivente.
L’arma era sfuggita di mano. Non vi è dubbio.
A mio avviso, questa riforma, senz’altro improrogabile, avrebbe dovuto essere pensata da chi avesse conosciuto profondamente e direttamente la realtà della famiglia nell’Italia del secondo millennio. Non so quanto questa conoscenza appartenga al ministro in questione (per quanto giurista, accademica e giudice costituzionale) ed ai suoi consiglieri.
Tuttavia non voglio cedere alla facile tentazione della critica disfattista, ma illustrare, nel modo più obbiettivo e chiaro possibile, gli elementi principali della riforma.
– Modifica della competenza del Tribunale Ordinario e del Tribunale per i Minorenni.
La precedente ripartizione di competenze, in materia di famiglia, persone e minori, fra Tribunale Ordinario e Tribunale Minorile, ormai da anni, appariva incongrua, talvolta sovrapponibile e confusa. Si è voluto andare, perciò, verso la introduzione della figura del Giudice Unico della Famiglia. In questa prima fase, la norma si è occupata di definire nel dettaglio il riparto di competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale dei minori.
La seconda fase dell’attuazione della Legge di Riforma entrerà in vigore, entro un anno dalla pubblicazione. Il Governo è delegato ad adottare dei provvedimenti per la creazione del rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie. Nella terza fase verrà istituito il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie.
– Procedura di allontanamento del minore
Si tratta della riformulazione della normativa, datata all’epoca fascista, a tutela dei minori che si trovino in grave pericolo, all’interno della propria famiglia. Si disciplina, cioè, l’intervento della pubblica autorità, in favore dei minori.
E’ stata giurisdizionalizzata la procedura di allontanamento del minore dalla propria famiglia, per ordine dell’autorità giudiziaria, «se esposto a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica».
L’autorità giudiziaria potrà intervenire, collocando il minore, tramite gli organi di protezione dell’infanzia, in un luogo sicuro (comunità familiare o affidamento familiare), fino a quando non si potrà provvedere in modo definitivo.
In particolare, è stato previsto un articolato controllo giurisdizionale (sull’azione della Pubblica Autorità, da parte del Pubblico Ministero e del Tribunale per i Minorenni) e l’ascolto delle parti e del minore (ma non dei Servizi Sociali, aggiungo, per fortuna).
– Curatore speciale del minore
La riforma ha riordinato le ipotesi in cui al minore deve essere riconosciuta la qualità di parte del processo e, quindi, le ipotesi in cui deve essergli nominato un rappresentate ah hoc, quale il curatore speciale.
In particolare, ferma la necessità della nomina del curatore speciale nell’ipotesi di conflitto di interessi del minore con il proprio genitore, sono state tipicizzate le ipotesi in cui l’autorità giudiziaria è chiamata a nominare un curatore speciale al minore, distinguendo quelle in cui tale nomina è obbligatoria, a pena di nullità (es. decadenza responsabilità genitoriale) da quelle in cui è, invece, facoltativa (temporanea inadeguatezza dei genitori, per gravi ragioni, a rappresentare interessi del minore).
La norma, inoltre, impone al curatore speciale l’ascolto del minore e consente allo stesso minore che abbia compiuto 14 anni, ai genitori, al tutore e al Pubblico Ministero, di chiedere, con istanza motivata, la revoca del curatore.
In questo modo, dunque, nel “nuovo” curatore speciale del minore vengono a concentrarsi le separate figure originarie del curatore e del difensore del minore.
– Estensione della operatività della negoziazione assistita
Dalla fine del mese di giugno 2022 l’ambito applicativo dell’istituto della negoziazione assistita, già prevista per separazioni e divorzi, è esteso anche ai casi che riguardino la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio (finora di competenza esclusiva del Tribunale dei Minori), ai casi di mantenimento dei figli maggiorenni, non economicamente autosufficienti, alla modifica delle condizioni già determinate, alla determinazione dell’assegno richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, nonché, alla determinazione degli alimenti ed alla modifica di tali determinazioni. Qui, la ratio legis non è stata tanto la tutela del minore e delle famiglie, quanto lo snellimento del carico giudiziario, come è stato per la stessa introduzione della negoziazione assistita.
– Risarcimento danni per violazione o inosservanza dei provvedimenti del giudice
La norma prevede che il Giudice disponga il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro, individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice.
– Specializzazione per i consulenti tecnici in materia familiare, redazione albo CTU specializzati e obblighi di formazione
Dobbiamo plaudire a questa innovazione che conferisce una maggiore attenzione all’iscrizione, alla formazione e alla correttezza delle nomine dei consulenti tecnici e periti, nonché alla creazione di un Albo unico delle professionalità necessarie. In tal senso, sono oggi previste le nuove materie della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.
Questo è, per sommi capi, il contenuto della prima parte della riforma che riguarda la materia delle Persone, della Famiglia e dei Minori.
Si dovrà attendere un anno dalla pubblicazione delle legge delega sulla riforma del processo civile, per l’entrata in vigore delle altre novità che toccheranno sempre e anche la materia familiare.
E questo sarà compito del nuovo Governo.
Quanto visto è senz’altro un inizio, le prime cure, il pannicello caldo per lenire le ferite superficiali.
Ma il malato è grave e l’intervento terapeutico deve essere incisivo ed imponente, affinché la patologia non raggiunga presto l’esito infausto.
Stefania Celenza
Sabato 10 dicembre 2022