MAGDI CRISTIANO ALLAM: “L’Italia è nuovamente in “stato di emergenza nazionale”. Gli italiani non lo sanno. La Costituzione non lo prevede. Come con la vicenda Covid-19 scopriamo che a decidere sono Unione Europea e Nazioni Unite”

Cari amici buongiorno. Mi auguro di cuore che stiate tutti bene in famiglia e che vi siate risvegliati colmi d’amore per la vita.
Al momento in Italia sono in vigore circa una ventina di “stati di emergenza”, dall’emergenza dei profughi dell’Ucraina a diversi casi di alluvione, decisi direttamente dal Governo o dopo la richiesta del Presidente di una Regione o di una Provincia autonoma interessata.
L’ultimo “stato di emergenza”valido su tutto il territorio nazionale è stato proclamato dal Governo Meloni martedì 11 aprile «a seguito dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti attraverso le rotte del Mediterraneo».
Il Governo ha precisato che «Con lo stato di emergenza si potranno realizzare procedure e azioni più veloci per offrire ai migranti soluzioni di accoglienza in tempi brevi con adeguati standard. Allo stesso tempo si potranno aumentare e rafforzare le strutture finalizzate al rimpatrio dei non aventi diritto alla permanenza in Italia, potenziando le attività di identificazione ed espulsione».

La notizia è stata data quasi in sordina. Gli italiani non lo sanno. Lo “stato d’emergenza” non è contemplato dalla Costituzione.
Sul piano giuridico lo «stato d’emergenza nazionale» è regolato dall’articolo 24 del Codice della Protezione Civile sulla base di alcuni requisiti definiti nell’articolo 7: «Emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo».
Lo stato di emergenza nazionale può essere deciso per dodici mesi ed è prorogabile per altri dodici mesi al massimo: oltre questi tempi va varata una legge attraverso un passaggio parlamentare.
Con la dichiarazione dello stato d’emergenza può essere nominato un Commissario cui spetta il compito di realizzare gli interventi previsti dalla dichiarazione: il superamento dell’emergenza, la riduzione del rischio residuo, il ripristino dei servizi essenziali e l’assistenza alla popolazione. In questo caso si delinea un nuovo assetto temporaneo di poteri, con deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

L’Unione Europea è subito intervenuta per chiarire che l’Italia non può decidere autonomamente, anche sul tema dell’immigrazione. Ieri, mercoledì 12 aprile, la portavoce della Commissione Europea per le Migrazioni, Anitta Hipper, ha detto a proposito della proclamazione dello stato di emergenza: «Capiamo sia dettata dalla particolare situazione migratoria che l’Italia sta fronteggiando. Dobbiamo vedere nel dettaglio le misure prima di commentare. La Commissione è in stretto contatto l’Italia per discutere le sfide della migrazioni e anche per vedere cosa implica la dichiarazione dello stato di emergenza».

La gestione della procurata pandemia di Covid-19 aveva evidenziato un arbitrio legislativo. La dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”, “in via preventiva”, “per ragioni sanitarie”, assunta con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, resa di dominio pubblico solo a marzo 2020, sanciva un termine di 6 mesi, “in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” sulla scorta della “dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020”.
Lo stato d’emergenza è stato successivamente prorogato al 15 ottobre 2020, poi al 31 gennaio 2021, poi ancora al 30 aprile 2021, poi di nuovo al 31 luglio 2021, e al 31 dicembre 2021 e, da ultimo, al 31 marzo 2022. Attraverso 6 successive proroghe il Governo, di fatto, “normalizzò” una situazione definita emergenziale e straordinaria.

Lo “stato di emergenza” non è contemplato nella nostra Costituzione, che prevede solo lo “stato di guerra”. Sul piano sostanziale e giuridico la pandemia non è una guerra, anche se di fatto è stata gestita come se fosse una guerra. Perché effettivamente è stata una “guerra biologica”, sferrata con un virus prodotto in laboratorio e con dei sieri a tecnologia genica sperimentale fraudolentemente spacciati per “vaccini anti Covid-19”.

La gestione della procurata pandemia di Covid-19 è avvenuta con una raffica di Dpcm, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è un provvedimento emanato, in forma di decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e che, al pari di ogni decreto ministeriale, ha natura amministrativa. In quanto atto amministrativo, non ha forza di legge e ha carattere di fonte normativa secondaria. Viene utilizzato, di norma, per dare attuazione a disposizioni di legge. Non è soggetto ad alcuna conversione da parte del Parlamento ed è inoltre sottratto, a seguito di eventuale sollevamento di questione di legittimità costituzionale, al vaglio della Consulta.

Cari amici, il fatto che il Governo italiano, nel caso in cui voglia proclamare lo “stato d’emergenza”, che non è contemplato dalla Costituzione, debba ricorrere allo stratagemma di forzare l’interpretazione del Codice della Protezione civile, e il fatto ulteriore che lo “stato d’emergenza” debba obbligatoriamente essere conforme alle direttive dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite, ci fa toccare con mano che, da un lato, che il raggio di operatività del Governo è limitato e, dall’altro, che l’Italia non è uno Stato indipendente e sovrano.
Sorge pertanto il dubbio che il Governo Meloni, pur nella consapevolezza di questi limiti, abbia proceduto alla proclamazione del nuovo stato di emergenza per una mera finalità mediatica, cioè per trasmettere agli italiani il messaggio che il Governo vorrebbe affrontare in modo deciso e rigoroso l’emergenza dell’impennata degli sbarchi dei clandestini, anche se successivamente gli italiani scopriranno che il Governo italiano, qualsiasi Governo italiano, non lo può fare, perché a decidere sono altri, l’Unione Europea e le Nazioni Unite.

Anche questa vicenda conferma che l’unica soluzione possibile per salvaguardare il bene primario degli italiani e l’interesse supremo dell’Italia è riscattare la nostra sovranità e la nostra indipendenza, affrancandoci dalla sudditanza all’Unione Europea, alle Nazioni Unite, agli Stati Uniti e alla Nato.

Andiamo avanti sulla retta via a testa alta e con la schiena dritta, forti di verità e con il coraggio della libertà. Con l’aiuto del Signore insieme ce la faremo a realizzare il miracolo per far rinascere la nostra civiltà, salvare gli italiani, riscattare l’Italia.

Magdi Cristiano Allam
Fondatore e Presidente della Comunità «Casa della Civiltà»

Giovedì 13 aprile 2023

1 commento su “MAGDI CRISTIANO ALLAM: “L’Italia è nuovamente in “stato di emergenza nazionale”. Gli italiani non lo sanno. La Costituzione non lo prevede. Come con la vicenda Covid-19 scopriamo che a decidere sono Unione Europea e Nazioni Unite”

  1. Purtroppo, la Meloni dovrebbe ricordarsi che esisteva la Sovranità e che chi c’è l”ha tolta è lo stesso che si sente portatore dei valori del mondo democratico che con sacrificio molti popoli del mondo democratico avevano conquistato e difeso
    Grazie Magdi

Lascia un commento

error: Questo contenuto è protetto